Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia

Lo statuto


NUOVO STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2022


Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l’Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia - APS.
Possono aderire alla stessa tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al
fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio regionale e che intendono
condividere gli scopi e le attività dell’Associazione di seguito precisati.
Ai sensi del Codice civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle leggi regionali in vigore,
l’Associazione aderisce al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Marano Lagunare (UD), via Roma n. 30/1. L’Associazione potrà costituire sedi
secondarie anche altrove.
L’eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 – SCOPI

L’attività dell’Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione è apolitica e apartitica ed ha come scopo prevalente la tutela e la valorizzazione della natura e
dell’ambiente e persegue in particolare le finalità di seguito descritte:
a) promuovere e diffondere l’interesse per l’ornitologia, con particolare riguardo alla conoscenza e alla
conservazione dell’avifauna selvatica e degli ambienti naturali che la ospitano, nonché della floravegetazione
ed altre specie animali (vertebrati ed invertebrati) presenti nei medesimi ambienti, con
principale riferimento geografico alla Regione Friuli - Venezia Giulia;
b) promuovere, coordinare e realizzare ricerche e studi sull’ecologia, etologia, distribuzione, consistenza,
tendenza e strategie di conservazione dell’avifauna selvatica, nonché ricerche sugli ambienti e specie
animali e vegetali di cui al punto a) anche al fine di costituire banche dati;
c) promuovere iniziative di conservazione e gestione degli ambienti naturali e del loro patrimonio
faunistico e floristico, sia fornendo il supporto conoscitivo sia attivamente, anche assumendo la gestione
diretta di aree di rilevante interesse ambientale;
d) promuovere, organizzare, realizzare convegni, conferenze, mostre fotografiche, corsi di formazione e di
educazione ambientale, escursioni guidate e altre attività di divulgazione scientifico-naturalistica, al fine
di aumentare la consapevolezza da parte della società delle caratteristiche naturali del territorio e delle
problematiche di conservazione della fauna e della flora, nonché iniziative volte alla crescita culturale
degli Associati ed al miglioramento della qualità delle ricerche;
e) produrre e commercializzare materiali vari (pubblicazioni, audiovisivi, cd-rom, banche dati, etc.) inerenti
le attività svolte dall’Associazione;
f) fornire consulenze e pareri ad Enti pubblici e privati, Organismi etc., su temi di carattere ambientale e
faunistico, sia direttamente sia mediante propri Associati all’uopo incaricati;
g) collaborare, cooperare, e/o aderire a Enti pubblici e privati e/o Organismi, Movimenti, Associazioni,
Fondazioni, Consorzi a livello locale, nazionale o internazionale e/o persone giuridiche interessati alle
sue stesse attività.
Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, lett.
e), f), h) e i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con
eccezione di attività accessorie e secondarie, per natura comunque direttamente connesse a quelle statutarie
in quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente.
L’Associazione può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i
criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del
Consiglio direttivo.

Art. 4 – ASSOCIATI

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’articolo 3.
Agli associati di minore età è in ogni caso garantito l’accesso alla vita associativa e l’esercizio dei conseguenti
diritti avviene attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi ex art. 320 Codice civile.
Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione
sociale. Se il numero diviene inferiore si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.
Gli Associati si distinguono in:
 SOCI FONDATORI - persone fisiche che sottoscrivono l’atto di costituzione dell’Associazione;
 SOCI ORDINARI - persone fisiche o associazioni di promozione sociale che intendono aderire
all’Associazione condividendone gli scopi e le attività e che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall’Assemblea;
 SOCI STUDENTI - persone fisiche con meno di 25 anni che siano studenti che intendono aderire
all’Associazione condividendone gli scopi e le attività e che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall’Assemblea;
 SOCI SOSTENITORI - coloro che, oltre alla quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 SOCI ONORARI - i soci che vengono denominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo,
per particolari meriti acquisiti nella vita dell’Associazione o per meriti scientifici nel campo ornitologico,
ambientale e naturalistico.
L’ammissione di un nuovo socio è subordinata all’approvazione preventiva del Consiglio direttivo.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di
recesso.

Art. 5 - QUOTE DI ADESIONE

Le modalità di contribuzione degli Associati all’Associazione e l’entità delle quote di adesione saranno stabilite
annualmente dall’Assemblea, anche in termini e misure differenziate.
I soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci studenti devono versare la quota associativa annuale
entro il termine stabilito di anno in anno dal Consiglio direttivo; i soci onorari sono esentati dal pagamento
della quota annuale.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi, nonché per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti dell’Associazione;
b) a essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione, purché maggiorenni al momento dell’assemblea;
c) a ricevere la Tessera di socio dell’Associazione;
d) a ricevere le pubblicazioni eventualmente offerte dall’Associazione;
e) a fruire dei servizi dell’Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;
f) di essere informati sulle decisioni e sulle iniziative deliberate o in corso;
g) a esaminare i libri sociali facendone formale richiesta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare
il richiedente nel termine di 15 giorni.
In ogni caso, le proposte relative al Bilancio preventivo e consuntivo, ai programmi di attività, ai regolamenti,
ad eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro atto eccedente l’ordinaria amministrazione sono depositati
presso la sede dell’Associazione o presso altre sedi individuate ai sensi dell’articolo 2 almeno 15 giorni prima
dell’esame da parte dell’Assemblea. Di detto deposito sarà dato contestuale avviso agli Associati, a mezzo
lettera/fax/e-mail o altro mezzo idoneo, al fine di rendere possibile la consultazione degli atti.
La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il
richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione;
b) versare la quota associativa annuale;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione.

Art. 7 - AMMISSIONE E PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

Lo status di Associato si acquisisce:
 per i Soci ordinari e Soci studenti dalla data di approvazione della domanda da parte del Consiglio
direttivo e dal successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, la
motivazione della deliberazione dovrà essere comunicata all’interessato in forma scritta;
 per i soci onorari, in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea.
Lo status di Associato si perde per dimissioni e per esclusione.
Ferme restando le cause di perdita di cui al precedente comma, lo status di Socio studente si perde anche per
superamento del limite di età di 25 anni, e/o per conclusione e/o abbandono degli studi. Al verificarsi delle
predette condizioni che determinano la perdita della qualifica di Socio Studente, la trasformazione del suo
status in quello di Socio ordinario avverrà automaticamente con decorrenza immediata.

Art. 8 - DIMISSIONI DELL’ASSOCIATO

Gli Associati possono recedere dall’Associazione comunicando formalmente le proprie dimissioni al Consiglio
direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato dal ricevimento della comunicazione; le stesse non danno
alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non danno diritto a liquidazione patrimoniale.

Art. 9 – ESCLUSIONE

L’esclusione di un socio avviene per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a
comportamenti del socio che violino lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione, ovvero per comportamento
incompatibile con le finalità dell’Associazione.
L’esclusione deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
La motivazione dell’esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta.
L’esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi o per mortis causa e non è rivalutabile.
L’esclusione non dà alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non dà diritto a liquidazione
patrimoniale e i soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza all’Associazione non
possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) l’Organo di controllo che sarà istituito qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei
seguenti limiti previsti dall’articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 euro;
 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 220.000,00 euro;
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà istituito qualora siano superati per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti previsti dall’articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 1.100.000,00 euro;
 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 2.200.000,00 euro;
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti nel Libro
dei soci. Le persone che presentano domanda di adesione prima che venga indetta l’assemblea devono essere
iscritte nel Libro dei soci da almeno 30 giorni prima della convocazione della stessa. Ogni Associato esprime un
solo voto. Le deliberazioni prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto vincolano tutti gli
Associati.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.
L’Assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria dal Presidente quando ne ravvisi la necessità,
dalla maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli Associati in
regola con la quota di adesione annuale.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea previa deliberazione del Consiglio direttivo, che ne
stabilisce la data e l’ordine del giorno, a mezzo lettera/fax/e-mail con un preavviso di almeno quindici giorni.
Nel caso di Assemblea straordinaria il Presidente deve provvedere alla convocazione nel termine massimo di
dieci giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli
Associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da
indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto
favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno i tre quarti degli
Associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da
indirsi almeno un’ora dopo, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto
favorevole dei tre quarti dei voti espressi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o in assenza di entrambi, dal consigliere più
anziano di età presente nel Consiglio direttivo, ovvero, in assenza di questi, dall’Associato più anziano di età. Il
Presidente nomina, fra gli Associati, un segretario verbalizzante e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Il
Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e
la validità delle deleghe.
Ciascun Associato ed in regola con la quota di adesione annuale, ha diritto di partecipare all’Assemblea e può
esprimere un solo voto.
I soci in regola con la quota di adesione annuale possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad
altro socio. Ciascun socio votante non può presentare più di due deleghe di rappresentanza nell’Assemblea.
Competono al Presidente la verifica dei poteri e della regolarità delle deleghe.
I verbali dell’Assemblea costituiscono l’apposito libro dei verbali delle assemblee e dovranno essere sottoscritti
dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa ha il diritto di esaminare il libro dei verbali
delle assemblee presentando esplicita richiesta formale al Consiglio direttivo.

Art. 13 - FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria è competente a deliberare:
 sulle nomine e revoche del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei
Probiviri e dell’Organo di controllo;
 sull’approvazione del Bilancio preventivo;
 sull’approvazione del programma di attività predisposto dal Consiglio direttivo e sull’approvazione, a
consuntivo, delle attività svolte dal Consiglio stesso;
 sull’approvazione del Bilancio consuntivo, sulla verifica del programma svolto e per eventuali disavanzi
di gestione;
 sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
 sull’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 sull’approvazione di altri regolamenti ed eventuali successive modifiche;
 sulla definizione dei criteri per l’adesione all’Associazione ed eventuali richieste di deroga;
 sull’esclusione degli associati;
 sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare:
 sull’approvazione di modifiche statutarie;
 sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e devoluzione del
patrimonio.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Consiglio direttivo è eletto per un periodo di tre anni dall’Assemblea ordinaria degli Associati nel suo interno
ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Ogni Associato maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, può candidarsi per l’elezione
nel Consiglio direttivo; possono altresì essere presentate liste di candidati nel numero massimo di sette (7)
candidati per lista.
Ogni elettore potrà esprimere massimo sette (7) preferenze, di singoli candidati anche di liste diverse, ovvero
votare solamente una singola lista.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente e il Segretario-
Tesoriere. È presieduto dal Presidente ed è costituito da minimo cinque (5) fino a massimo sette (7) membri,
compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere.
I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non presenzino alle riunioni, decadono.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo e comunicata all’interessato entro 30 giorni dal
pronunciamento.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento definitivo di un consigliere che comporti una diminuzione al di
sotto di 5 membri del Consiglio direttivo, il Presidente convoca un’Assemblea ordinaria per provvedere almeno
all’integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio medesimo.
Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere che ha ricevuto il maggior numero
di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione. Il Consiglio direttivo decade se l’Assemblea dei
soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro
un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea ordinaria
per l’elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 15 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte
all’anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi
componenti. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora si
verificasse una parità di voti, sarà determinante il voto di chi presiede la seduta (Presidente o Vicepresidente).
In caso di necessità, le riunioni potranno avvenire anche on-line con il supporto di mezzi informatici.
Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno constare di apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal
Vicepresidente e dal Segretario che dovrà essere approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso. I
verbali costituiscono l’apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo.
Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa ha il diritto di esaminare il libro dei verbali
del Consiglio direttivo presentando esplicita richiesta formale al medesimo.
Il Consiglio direttivo è convocato con lettera/fax/e-mail, o verbalmente in caso di urgenza, almeno tre giorni
prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio direttivo è obbligatoriamente convocato, ove ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri,
entro 10 giorni dalla richiesta medesima.
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti esterni che abbiano
rilevanza per particolari aspetti di interesse dell’Associazione.

Art. 16 - FUNZIONI DEL COSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e provvede,
in esecuzione dei mandati dell’Assemblea, all’espletamento dei compiti gestionali dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo delibera inoltre, nel rispetto delle direttive dell’Assemblea, su qualunque materia che non
sia dalla legge o dal presente Statuto riservata, in modo tassativo, alla competenza dell’organo assembleare.
Spettano altresì al Consiglio direttivo i seguenti compiti:
 l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
 la gestione del patrimonio sociale;
 la predisposizione del programma annuale e di attività;
 la predisposizione annuale del Bilancio preventivo e consuntivo;
 l’adozione di provvedimenti nell’ambito del programma approvato dall’Assemblea;
 la predisposizione di schemi di regolamento da approvarsi dall’Assemblea;
 l’individuazione dei nominativi degli Associati disponibili per lo svolgimento delle attività (censimenti,
ricerche, redazione di pubblicazioni, consulenze etc.) perseguite dall’Associazione;
 esame delle domande presentate per l’adesione all’Associazione e relativa approvazione, nel rispetto dei
criteri eventualmente stabiliti dall’Assemblea. Sulle eventuali richieste in deroga ai criteri, deciderà
l’Assemblea previa istruttoria del Consiglio direttivo;
 deliberare sull’accettazione di contributi e liberalità;
 svolgimento in genere di tutte le attività non espressamente riservate all’Assemblea.

Art. 17 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo al suo interno, restano in carica per lo stesso
periodo di vigenza del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne coordina i lavori, provvede all’esecuzione di tutte le deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. In particolare al Presidente è conferita sia la legittimazione attiva che
passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva
è conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo
stesso è conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più Associati sia
per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di
impedimento definitivo o dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che
provvederà all’elezione di un nuovo Presidente secondo le modalità degli artt. 14 e 16.
Il Vicepresidente cura altresì la gestione della cassa e della tenuta della contabilità qualora non sia stato
nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.
Il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie
sia in deposito che in addebito o prelievo.

ART 18- SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.
Il Segretario-Tesoriere ha il compito di curare l’andamento economico, finanziario e l’aspetto amministrativo,
fiscale e previdenziale dell’Associazione. Il Segretario-Tesoriere cura altresì la tenuta del Libro dei soci. Ogni
Associato in regola con il pagamento della quota associativa ha il diritto di esaminare il Libro dei soci e le
scritture contabili presentando esplicita richiesta formale al Consiglio direttivo.
Il Segretario-Tesoriere è autorizzato a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in
deposito sia in addebito o prelievo.

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri qualora previsti, saranno eletti con le seguenti
modalità:
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, anche tra non soci;
b) dura in carica tre anni ma decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo. I suoi membri possono essere
rieletti;
c) controlla l’amministrazione dell’Associazione esaminando in qualsiasi momento, periodicamente e/o
occasionalmente la contabilità sociale;
d) i Revisori non hanno diritto ad alcun compenso per la funzione svolta.
Il Collegio dei Probiviri:
a) è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, anche tra non soci;
b) dura in carica tre anni ma decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo. I suoi membri possono essere
rieletti;
c) giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con esclusione di altra giurisdizione, tutte le
eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi;
d) i Probiviri non hanno diritto ad alcun compenso per la funzione svolta.
In caso di istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri, tali organi dovranno tenere
apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa ha il diritto di esaminare tali libri presentando
esplicita richiesta formale all’organo di volta in volta interessato.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, l’Associazione dovrà tenere:
 il libro dei soci;
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti per atto pubblico;
 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’Organo di controllo e di
eventuali altri organi sociali.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà
a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere
asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni
sui documenti visionati.

Art. 21 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
 quote di contribuzione degli Associati così come definite qualitativamente e nella loro entità
dall’Assemblea;
 liberalità, donazioni, eredità, contributi e sovvenzioni che comunque provengano all’Associazione;
 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati
al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
 proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
 ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale che
concorra ad incrementare l’attivo associativo.
Il patrimonio sociale è altresì costituito dalla documentazione (consistente in libri, riviste, studi, ricerche,
monografie, saggi, sussidi audiovisivi) e dagli strumenti per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo
acquisiti, catalogati e resi disponibili.
Le quote associative versate e il patrimonio dell’Associazione sono intrasmissibili agli eredi degli Associati.

Art. 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione:
 il Bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno;
 il Bilancio consuntivo almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Bilancio consuntivo deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla
legislazione vigente in materia.
Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, una volta approvati, rimarranno custoditi fra gli atti sociali a
cura del Segretario, a disposizione degli Associati a semplice richiesta.

ART. 23 - PRESTAZIONI DEI SOCI

L’Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci
In caso di particolare necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri soci.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.
Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei
rimborsi delle spese documentate sostenute dai soci o da persone che hanno operato per l’Associazione
nell’ambito delle attività istituzionali.

Art. 24 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

La revisione o la modifica del presente statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori
sono deliberati dall’Assemblea degli Associati con i quorum previsti dall’art. 12.
In caso di scioglimento o di estinzione, l’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio
residuo non dismesso, sarà devoluto ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a
fini di generale o pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
All’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore
secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare
al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo
compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge, del Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, delle leggi regionali in vigore e del Codice Civile in materia di Associazioni.

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